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Rottamazione quinquies: cosa prevede il DDL?

Negli ultimi anni il legislatore tributario ha fatto reiterato ricorso ad uno strumento “straordinario” di definizione dei debiti tributari, cercando di agevolare il pagamento dei contribuenti mediante un sistema di dilazioni e di azzeramento di sanzioni ed interessi. Stiamo parlando delle cosiddette “rottamazioni” che sono entrate nel vocabolario dei contribuenti italiani ormai da quasi un decennio e sono giunte alla quarta edizione con una quinta in dirittura di arrivo.

Nelle precedenti edizioni, tale provvedimento ha avuto alterne fortune, dovute anche al fatto che la maggior parte degli interventi hanno previsto un meccanismo di pagamento dilazionato su un numero di rate piuttosto ridotto, e con uno “scalino” di ingresso molto oneroso, posto che le prime due rate (da versare con due cadenze ravvicinate ad un mese di distanza l’una dall’altra) avevano un’incidenza percentuale notevole, che spesso scoraggiava all’adesione.

In questi giorni è all’esame del Parlamento la versione “quinquies” della cd. “rottamazione” delle cartelle esattoriali, e sembra davvero che si sia in dirittura di arrivo, tenuto conto anche del fatto che – secondo quanto previsto dal testo – la dichiarazione di adesione dovrebbe essere presentata entro il 30 aprile 2025.

Tale nuova misura – strutturalmente affine alle ultime precedenti – si caratterizza però per una maggiore diluizione del debito nel tempo, con lo scopo dichiarato di superare le criticità delle edizioni passate.

Ma cosa prevede, in concreto, il DDL AS 1375?

Vediamolo nel dettaglio.

Che cos’è la “rottamazione quinquies”?

La rottamazione “quinquies” è una misura di definizione agevolata per i debiti fiscali, contributivi e di altra natura affidati all’agente della riscossione.

L’adesione a tale definizione consente una rateizzazione a lungo termine del debito nei confronti dell’Erario (fino a centoventi rate mensili) e l’annullamento di interessi, sanzioni e aggio.

L’obiettivo è offrire una soluzione strutturale per quei contribuenti che, pur avendo dichiarato i propri debiti, si trovano in difficoltà economiche e non riescono a saldarli, evitando l’aggravarsi della loro situazione a causa di interessi e sanzioni.

Quali tipologie di debiti possono rientrare nella definizione agevolata prevista da questo disegno di legge?

La definizione agevolata può riguardare i debiti risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In sostanza

Sono inclusi i debiti fiscali, contributivi e di altra natura.

Inoltre, la misura si estende anche ai debiti relativi a precedenti “paci fiscali” (definizioni agevolate) per i carichi affidati dal 2000 al 2022, anche se la precedente definizione era divenuta inefficace, purché fossero state presentate le relative dichiarazioni nei termini di legge.

La definizione si applica anche ai crediti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari favorevoli all’ente creditore, e ai carichi risultanti da controlli fiscali (“avvisi bonari”) notificati fino al 31 dicembre 2024.

In cosa consiste il beneficio per i contribuenti che aderiscono a questa definizione agevolata?

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Vengono annullati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio dovuto all’agente della riscossione.

Qual è la durata massima della rateizzazione prevista e quali sono le scadenze?

Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in un numero massimo di centoventi rate mensili di uguale importo.

La prima rata scade il 31 luglio 2025, e le restanti scadono l’ultimo giorno di ogni mese fino alla completa estinzione del debito.

Quali sono i passaggi e le scadenze per aderire alla definizione agevolata?

Per aderire, il debitore deve presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2025, una dichiarazione in cui manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

La dichiarazione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche, rese note dall’agente della riscossione tramite pubblicazione sul proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro la stessa data del 30 aprile 2025, la dichiarazione già presentata può essere integrata.

L’agente della riscossione comunicherà ai debitori, entro il 30 giugno 2025, l’ammontare complessivo delle somme dovute.

Cosa succede in caso di mancato pagamento delle rate?

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anche non consecutive, la definizione agevolata non produce effetti.

Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione, e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto sull’importo originariamente dovuto, senza estinguere il debito residuo.

Questa definizione agevolata si applica anche ai debiti gestiti da regioni ed enti locali?

Sì, l’articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità per regioni, province, città metropolitane e comuni di adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, una definizione agevolata per le proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2018 al 2023.

Questa definizione prevede l’esclusione delle sanzioni e il pagamento rateizzato, con un termine massimo per il completamento dei pagamenti fissato al 31 dicembre 2026.

Gli enti territoriali dovranno stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle istanze.

Quali sono gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi definibili.
  • Sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già esistenti).
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
  • Le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) e di altre verifiche di inadempienza verso la pubblica amministrazione.

Avv. Alberto Michelis